1. Fermo restando quanto previsto allarticolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso lANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dintesa con lANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico. Fino alla data che sarà indicata nel predetto codice gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.
2. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara fino alla data di cui al comma 1 sono rimborsate alla stazione appaltante dallaggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dallaggiudicazione.
3. Gli effetti giuridici che lordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso lAnac. Fino alla data di cui al comma 1i medesimi effetti continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
4. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a norma dellarticolo 72. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dellavviso conformemente allarticolo 72.
5. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi allUfficio delle pubblicazioni dellUnione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dellavviso o bando allUfficio delle pubblicazioni dellUnione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.
6. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione allUfficio delle pubblicazioni dellUnione europea dellavviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.
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